I proprietari delle piante e delle siepi che si trovano al confine con la strada pubblica, con i marciapiedi, con i parcheggi, con le piazze, con gli spazi ed i servizi pubblici in genere sono tenuti a potare le siepi, tagliare i rami sporgenti, rimuovere gli alberi, il terriccio, le foglie e quant’altro cada o provenga dai propri terreni a causa del maltempo o per qualsiasi altra ragione.
Lo stabilisce l’Art. 29 del Codice della Strada il quale prevede altresì, al terzo comma, che chiunque non osserva la disposizione è punito con la “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00”.
L’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale hanno constatato che sussistono situazioni ove è necessario intervenire.
I cittadini in questione sono invitati a provvedere al taglio degli alberi e dei rami sporgenti nonché alla potatura delle siepi nel termine di giorni 30 (trenta), decorsi i quali la Polizia Locale è incaricata di monitorare la situazione delle strade e vie pubbliche e di comminare le sanzioni previste dalla legge.