Trasparenza Rifiuti

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RD Comunale – Calco


3.1 a Gestori del Servizio

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti.

Per informazioni in merito alla GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – Ufficio Tecnico Comune di Calco

Telefono: 0399910017 int. 7

E-mail: ufficio.tecnico@comune.calco.lc.it

Per consegnare una pratica, una comunicazione o una domanda di persona

APPUNTAMENTO ONLINE – Prenotati qui: https://calco.prenotazioni.comunesmart.it/

Per informazioni in merito alla TARIFFAZIONE TARI – Ufficio Tributi Comune di Calco

Telefono: 0399910017 int. 4

E-mail: tributi@comune.calco.lc.it

Per consegnare una pratica, una comunicazione o una domanda di persona, utilizzare i riferimenti sopra indicati


3.1 b – c Recapiti – Modulo Reclami

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti

Tariffe e rapporto con gli Utenti

Telefono: 039 9910017 int. 4

E-mail: tributi@comune.calco.lc.it

Indirizzo: Via C. Cantù n. 1 – 23885 Calco (Lc)

Per consegnare una pratica, una comunicazione o una domanda di persona, utilizzare i riferimenti sopra indicati

Modulo Reclami

Raccolta e Trasporto Rifiuti – Lavaggio strade

SILEA SPA Telefono: 0341204411

E-mail: info@silespa.it

Indirizzo: Via L. Vassena n. 6 – 23868 Valmadrera (Lc)

Per informazioni in merito alla GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – Ufficio Tecnico Comune di Calco

Telefono: 039 9910017 int. 7

E-mail: ufficio.tecnico@comune.calco.lc.it

Per consegnare una pratica, una comunicazione o una domanda di persona

APPUNTAMENTO ONLINE – Prenotati qui: https://calco.prenotazioni.comunesmart.it/

Per Reclami


3.1d – i Servizio Raccolta Rifiuti

Silea SPA è l’azienda cui il Comune di Calco ha affidato la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che dalla fase di raccolta si estende a quelle del trattamento e della trasformazione.

La sua attività si esercita nei seguenti campi:

Organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Attività di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali con recupero energetico

Attività di selezione della frazione secca riciclabile

Attività di trattamento e trasformazione della frazione organica e degli scarti vegetali in compost

La medesima Azienda si occupa del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade: il servizio viene svolto attraverso 18 turni di intervento annui da 7 ore cadauno, con autospazzatrici adeguate alle caratteristiche delle strade del Comune di Calco.

SILEA SPA Via L. Vassena, 6 23868 Valmadrera LC

Telefono: 0341.204411

E-mail: info@sileaspa.it

Posta Certificata: segreteria.sileaspa@pec.it

NUMERO VERDE

800 004 590 da rete fissa e mobile

Per informazioni sulla raccolta rifiuti chiamare da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 18.00.

callcenter@sileaspa.it

Calendario Raccolta Rifiuti 2023

Come effettuare la Raccolta Differenziata

Misurazione Puntuale

Centro Raccolta Rifiuti

Carta della Qualità dei Servizi – SILEA


Percentuale Raccolta Differenziata degli ultimi tre anni


3.1k Riduzioni e Agevolazioni

Estratto dal Regolamento TARI – Delibera C.C. n. 24-2021 – Modificato ed integrato con Delibera C. C. n. 14-2023

Articolo 15

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso

  1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:
  2. a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 5 per cento;
  3. b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 20 per cento;
  4. c) A decorrere dal 01/01/2021 ai sensi dell’art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n.178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;
  5. d) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 10 per cento;
  6. e) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento;
  7. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
  8. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o, in mancanza, con effetto dall’anno successivo.

Articolo 16

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

  1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio secondo il vigente regolamento comunale, la parte variabile della tariffa è ridotta del 20 per cento.

Articolo 17

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal Servizio Pubblico

  1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
  2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 Marzo dell’anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

  1. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
  2. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Articolo 18

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

  1. La tassa non è dovuta per i locali e aree occupate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 460/1997. L’agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
  2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o, in mancanza, con effetto dall’anno successivo. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 19

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

  1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prevede l’applicazione di non più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente; ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
  2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% della tassa dovuta.

3.1l – m Regolamenti Comunali e Tariffe

Regolamento TARI 2023

Delibera C.C. 10

Tariffe TARI


3.1n – o Modalità di pagamento ammesse – Scadenze

Modello semplificato F24 – Gratuito

Il Comune di Calco, unitamente all’avviso TARI, invia i modelli F24 per il pagamento, utilizzabili presso Sportelli Bancari, Uffici Postali e presso gli intermediari abilitati, inoltre può essere utilizzato il sistema di pagamento “Home Banking”.

Scadenze per il Pagamento

Rata di versamento Scadenza
Prima rata 04 luglio 2023
Seconda rata 04 dicembre 2023

Il Comune  HA SPEDITO gli avvisi di pagamento TARI relativi all’anno 2023.


3.1p – q Informazioni per omesso pagamento – Segnalazioni Errori

Estratto dal Regolamento TARI – Delibera C.C. n. 24-2021 – Modificato ed integrato con Delibera  C. C. n. 14-2023

Articolo 29

Accertamenti

  1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
  2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
  3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

Articolo 30

Sanzioni ed interessi

  1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
  3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
  4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 25, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
  5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
  6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Articolo 31

Riscossione coattiva

  1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

3.1q Segnalazioni errori importi

Il Codice Comune (Belfiore) del Comune di Calco è B396

Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all’avviso, utilizza il seguente Codice Tributo: 3944

Se il Contribuente si accorge di aver effettuato un versamento con un Codice Ente diverso da B396 (Calco):

Se l’errore di digitazione è stato commesso da un intermediario (Banca, Posta, ecc..) lo stesso dovrà annullare la delega di pagamento e riemetterla con Codice Ente corretto

Se l’errore di digitazione è stato commesso dal contribuente, ad esempio compilando il modello F24 sulla propria Home Banking, il contribuente dovrà richiedere al Comune che ha ricevuto il pagamento per errore il riversamento dell’importo al Comune di Calco

Per informazioni in merito a variazioni di metratura, chiusura o variazioni di utente/utenza si può contattare l’Ufficio Tributi

Modulistica TARI – Utenze Domestiche

Modulistica TARI – Utenze Non Domestiche


3.1r Documenti di Riscossione On-Line

Il contribuente può richiedere all’Ufficio Tributi

tributi@comune.calco.lc.it

l’invio dell’avviso di pagamento e del modello F24 direttamente al proprio indirizzo mail/Pec indicando:

COGNOME e NOME – CODICE CONTRIBUENTE – INDIRIZZO MAIL

Comunicando tempestivamente le variazioni dell’indirizzo stesso


 3.1s Comunicazioni ARERA

Comunicazioni dal sito ARERA

Pagina aggiornata il 27/06/2023

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